Ragusa, disposizioni di legge in materia di propaganda elettorale

comune ragusa

Comunicato n. 166

DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE

Il Comando della Polizia Municipale rende noto che che da oggi venerdì’ 10 maggio 3 – 30° giorno precedente quell…

di redazione

Il Comune di Ragusa ha diramato il Comunicato n. 166

DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE

Il Comando della Polizia Municipale rende noto che che da oggi venerdì’ 10 maggio 3 – 30° giorno precedente quello della votazione – inizia il periodo in cui: a) La propaganda elettorale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali, è ammessa nei limiti consentiti dalla legge n. 212/1956 (art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515); b) Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515); c) E’ vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa di carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi, ed ogni forma di propaganda luminosa mobile, il getto di volantini, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Tenuto conto di quanto sopra, si invitano tutti i soggetti partecipanti alla competizione elettorale ad ottemperare alla normativa di settore prima evidenziate.

Ragusa 10/05/2013