Ragusa, dal 1° novembre le guardie zoofile dell’enpa vigileranno per il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di microchip ed obblighi a carico dei proprietari di cani

Comunicato n.527

DAL 1° NOVEMBRE LE GUADIE ZOOFILE DELL’ENPA VIGILERANNO
PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA
DI MICROCHIP ED OBBLIGHI A CARICO DEI PROPRIETARI DI CANI

Grazie al…

Comunicato n.527

DAL 1° NOVEMBRE LE GUADIE ZOOFILE DELL’ENPA VIGILERANNO
PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA
DI MICROCHIP ED OBBLIGHI A CARICO DEI PROPRIETARI DI CANI

Grazie alla stipula di un protocollo di intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’Enpa sarà intensificata nel centro urbano di Ragusa l’attività di prevenzione ed accertamento da parte delle guardie zoofile al fine di contrastare le violazioni stabilite in materia, dalle ordinanze sindacali n. 43 / R.O.S. Del 14-2-2008 ( obbligo microchip) e n. 438ROS del 8 aprile 2009 ( Obblighi a carico dei proprietari e/o detentore di cani in pubblico). A renderlo noto è il Comando della Polizia Municipale che informa la cittadinanza ed in particolare i detentori di cani che a decorrere dal 1°novembre prossimo sarà attivato da parte della Guardie zoofile dell’Enpa un particolare controllo teso al rispetto delle stesse ordinanze.

ORDINANZA N. 43 / R.O.S. Del 14-2-2008 ( obbligo microchip)
A tutti i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani di registrare i loro animali all’anagrafe canina. La registrazione è effettuata, gratuitamente, dall’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL n.7 di Ragusa, presso l’ambulatorio di Anagrafe canina sito in Zona Industriale, I Fase, tel 0932- 667989, e-mail: Anagrafe.canina@comune.ragusa.it . Il costo del microchip sarà a carico del proprietario non appena saranno esaurite le scorte fornite dalla Regione. Ai proprietari o detentori degli animali verrà rilasciato, dal medico veterinario che effettua le operazioni, un tesserino anagrafico del cane che dovrà seguire tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso dell’animale ed essere esibito a richiesta delle autorità.
SANZIONE:
Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di ‘ 77,468 a ‘ 464,811.
ORDINANZA n. 438/ROS del 8 aprile 2009 ( Obblighi a carico dei proprietari e/o detentore di cani in pubblico).
Il proprietario e il detentore di un cane, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1, 50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) prima di acquisire un cane assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei ( paletta e sacchetto) alla raccolta delle stesse.
E’ fatto divieto a chiunque : A) addestrare i cani in modo da esaltarne l’aggressività; B) operare selezioni o incroci di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività; C) sottoporre i cani a doping così come definito all’art.1 com2 e 3 della legge 14-12-2000 n.376; D) effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane o non finalizzati a scopi curativi quali: recisione delle corde vocali; taglio delle orecchie; taglio della coda; fatta eccezione per i casi consentiti dalla O.M. del 3-3-2009 a cui la presente fa riferimento.
SANZIONE
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da ‘ 25 ad ‘ 500 ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo 18-8-2000 n. 267.

Ragusa 28/10/2013