Ragusa, accertamento della non sussistenza dell’obbligo del trasferimento delle disponibilità liquide del comune alla tesoreria dello stato

comune ragusa

UFFICIO STAMPA

Comunicato n. 124

ACCERTAMENTO DELLA NON SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DEL TRASFERIMENTO
DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE DEL COMUNE ALLA TESORERIA DELLO STATO

Con delibera della Giunta Municipale il Sindaco …

comune ragusa

di redazione

Il Comune di Ragusa fa sapere che UFFICIO STAMPA

Comunicato n. 124

ACCERTAMENTO DELLA NON SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DEL TRASFERIMENTO
DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE DEL COMUNE ALLA TESORERIA DELLO STATO

Con delibera della Giunta Municipale il Sindaco autorizzato a proporre
azione giudiziaria per manifesta incostituzionalità dell’art. 35
del D.L. 24/01/2012

La Giunta Municipale con delibera n 70, approvata stamane, ha autorizzato il Sindaco pro tempore a proporre azione giudiziaria avanti la competenze autorità, affidando la rappresentanza legale dell’ente all’avvocato Sergio Boncoraglio, al fine di ottenere l’accertamento della non sussistenza dell’obbligo del trasferimento alla Tesoriera dello Stato delle disponibilità liquide esigibili degli enti e organismi pubblici per manifesta incostituzionalità dell’art. 35, commi 9 e 10 del D.L. 24/01/2012, nonché di richiedere in via cautelare la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la tesoreria comunale.
Nella premessa del provvedimento adottato si prende in considerazione il D.L. 24 gennaio 2012 che all’art. 35, commi 9 e 10 che ha disposto che i tesorieri o cassieri degli enti e organismi pubblici di cui al comma 8 provvedano a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provvedendo al versamento della quota restante entro il 16 aprile 2012.
Tale trasferimento – si legge, tra l’altro, nella delibera – viola palesemente l’art. 5 della Costituzione che riconosce e promuove l’autonomia ed il decentramento amministrativo dell’ente locale ed inoltre, ai sensi dell’art, 118 della Costituzione, vengono violati i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in quanto tutte le funzioni spettano ai comuni ad accezione di quelle per le quali occorre assicurare un servizio unitario.
L’obbligo di riversamento sulla contabilità speciale, si specifica ancora nell’atto in questione, appare altresì lesivo dell’autonomia potestativa ed organizzativa del Comune in quanto la Tesoreria comunale è stata scelta dopo aver espletato una apposita gara con la conseguente sottoscrizione di un contratto tra le parti, rapporto contrattuale che oggi a causa dell’obbligo di trasferimento alla tesoreria statale potrebbe vedere un parziale inadempimento da parte dell’Amministrazione comunale.

Ragusa 3/03/2012