In ambito fiscale, è di particolare interesse il nuovo sistema per la riscossione mediante ruolo, con una serie di previsioni atte a sostenere i contribuenti che si trovino in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. In particolare le misure messe in atto afferiscono:
– alla possibilità per il contribuente di richiedere una rateazione dei pagamenti dei debiti tributari in 120 rate mensili, vale a dire in 10 anni, a condizione che sia accertata una comprovata e grave situazione di difficoltà del debitore, legata alla congiuntura economica;
-alla decadenza dal beneficio della rateizzazione, solo in seguito al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, e non più di sole 2 rate come stabilito in precedenza;
– alla impignorabilità dell’unico bene di proprietà del debitore, che tra l’altro abbia la residenza all’interno dello stesso.
La “comprovata e grave situazione di difficoltà”, cui fa riferimento il legislatore, è quella in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, al di fuori delle quali non è possibile rientrare nella dilazione:
– “accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
– solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma”.
Dal divieto di espropriazione sono escluse le abitazioni di lusso (aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), e comunque i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9. Non si da corso alla espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti dal legislatore essenziali tra cui rientra appunto la prima casa del debitore. Nei casi diversi da quelli espressamente previsti dal legislatore, e sempre che l’importo complessivo del debito per cui si procede superi la somma di euro 120 mila, l’agente riscossore potrà procedere all’espropriazione immobiliare.
In tal caso, l’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca e siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
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