Con specifico riferimento all’utilizzabilità dei messaggi, i Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono che “in tema di mezzi di prova, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art.254 cod. proc. pen.”.
Inoltre, “qualora non sia in corso un’attività di captazione delle comunicazioni, d’altro canto, il testo di un messaggio sms, fotografato dalla polizia giudiziaria sul display dell’apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto, ha natura di documento la cui corrispondenza all’originale è asseverata dalla qualifica soggettiva dell’agente che effettua la riproduzione, ed è, pertanto, utilizzabile anche in assenza del sequestro dell’apparecchio” (Cass. Sent. n. 39529/2022).
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