Il TAR del Lazio entra a gamba tesa sull’operato del Consiglio Superiore della Magistratura annullando la nomina di Francesco Lo Voi a procuratore della repubblica di Palermo, in accoglimento dei ricorsi proposti da Sergio Lari Procuratore di Caltanissetta e Guido Lo forte, procuratore di Messina. Lo stesso CSM è stato condannato anche al pagamento di tremila euro di spese.
Per i giudici amministrativi il Csm aveva “l’onere della motivazione rafforzata” riguardo la scelta di Lo Voi a capo della Procura di Palermo, in quanto la “delibera di nomina non supera il vaglio di legittimità apparendo la motivazione del giudizio di prevalenza (di Lo Voi, ndr) non coerente rispetto agli indici di valutazione del parametro attitudinale”.
In sostanza per il Tar la prevalenza del nome di Lo Voi sugli altri due, decisa dal Csm, non sarebbe in linea con la valutazione dei parametri che attestano l’attitudine dei candidati a ricoprire il ruolo apicale di una Procura.
Fondamentale nella sentenza del Tar è il riferimento al procedimento di individuazione del magistrato cui affidare l’incarico di Procuratore della Repubblica, che stabilisce che per il conferimento di questo tipo d’incarichi assumono rilevanza il parametro delle ‘attitudini’ e quello del ‘merito’. Il nucleo centrale dei ricorsi di Lo Forte e Lari riguardava infatti le censure con riferimento all’apprezzamento effettuato dal Csm riguardo alle pregresse esperienze dei magistrati concorrenti. Il Tar ha osservato come necessario “un onere speciale di motivazione rafforzata, secondo logica e razionalità” nella nomina di Procuratore, che deve muovere “proprio dal presupposto logico che il pregresso svolgimento delle funzioni direttive (o semidirettive) costituisca un dato in sé particolarmente significativo, ai fini del giudizio attitudinale, che può essere superato solo al concorrere di particolari ulteriori elementi di carriera di tale rilevanza e significatività da giustificare, su un piano di ragionevolezza, un diverso giudizio di prevalenza” di una nomina rispetto a un’altra. Per i giudici amministrativi la delibera del Csm non supera il vaglio di legittimità, essendo stato motivato il giudizio di prevalenza di Lo Voi rispetto agli altri concorrenti in maniera non coerente rispetto agli indici di valutazione del parametro attitudinale previsto.
“Non si tratta di effettuare un confronto astratto fra i diversi profili – scrivono i giudici – quanto di verificare se l’apprezzamento concretamente operato dal Csm possa considerarsi espressione dell’applicazione corretta dei criteri”. E sarebbe emersa “la sostanziale sottovalutazione della rilevanza riferibile al pregresso svolgimento di funzioni direttive e semidirettive” dei due ricorrenti.
Cosa, questa, che “rende viziato il giudizio di prevalenza effettuato dal Consiglio, perché difforme rispetto ad una corretta applicazione degli indici normativi e contrario a comuni canoni di logica e ragionevolezza”, non dando adeguatamente conto “della valenza che invece, alla stregua dei criteri e dei canoni di logicità e ragionevolezza, avrebbe dovuto essere attribuita alle pregresse esperienze direttive e semidirettive ed alle funzioni specialistiche ai fini del giudizio attitudinale di tipo prognostico”.
Adesso Lo Voi ha la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato chiedendo la sospensiva della sentenza del TAR: qualora la sospensiva venisse accolta resterebbe a capo dell’ufficio fino al pronunciamento di merito, altrimenti l’incarico di Procuratore resterebbe vacante fino alla nuova nomina del CSM.
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