Nel corso di una processione religiosa, svoltasi in luogo pubblico e con l’assistenza di un ministro del culto di una confessione religiosa, Leoluca ordina ai portatori del fercolo (cioè la portantina) di sostare, per ben due volte e senza ragione alcuna, innanzi all’abitazione della moglie di uno noto boss mafioso in segno di ossequio e rispetto a tutta la famiglia.
Leoluca risponde del reato di turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa, previsto dall’art. 405 del codice penale e punito con la reclusione sino a due anni (ma, se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, la reclusione passa da uno a tre anni).
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “il turbamento di una funzione/pratica/cerimoni religiosa rileva, dunque, non solo (e non tanto) sotto il profilo materiale ma anche sotto quello della strumentalizzazione della funzione a scopi totalmente contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il sentimento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e onorare” (Cass. Sent. n. 2242/2021).
In tale contesto, sono del tutto irrilevanti:
– l’assenza fisica della donna durante le due soste;
– il mancato “inchino” del fercolo durante le soste stesse.
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