Sebastiano chiede all’ex moglie Daniela la restituzione di 8.000 euro, prestati per l’acquisto di un’autovettura.
Secondo i Giudici, “se è pur vero che chi agisce per l’adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo “senza causa”, e che la mancata prova da parte dell’attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all’accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l’acquisizione”.
Difatti, “l’allegazione della controparte di avere ricevuto la somma di cui si discute senza pattuire un obbligo di restituzione, a titolo di solidarietà familiare, era stata formulata in modo generico e risultava contrastare sia con il reperimento della provvista da parte del (cognome ex marito) attraverso una società finanziaria, sia con la crisi in corso del rapporto coniugale e, inoltre, con le condizioni economiche delle parti” (Cass. Ord. n. 11664/2023).
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