L’U.S. Città di Palermo informa i propri sostenitori che la tessera del tifoso “Goal Member”, non essendo collegata a circuiti bancari né commerciali, non rientra nel provvedimento del Consiglio di Stato. La determinazione, accogliendo il ricorso di Codacons, ha dichiarato illegittime le tessere del tifoso di quelle Società che hanno abbinato, in modo inscindibile, la sottoscrizione delle stesse ad un contratto con un partner bancario.
(palermocalcio.it)
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