In base a quanto previsto dall’articolo 2096, comma 3, del Codice Civile, “durante il periodo di prova ciascuna delle parti PUÒ recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso NON può esercitarsi PRIMA della scadenza del termine”.
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