Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “il chiamato all’eredità investito della nuda proprietà di un immobile, con l’occupazione di quest’ultimo esercita il possesso corrispondente alla nuda proprietà, secondo la definizione dell’art. 1140 c.c., ancorché sul medesimo cespite insista il possesso dell’usufruttuario generale dei beni ereditari, ed acquista, pertanto, la qualità di erede in base al meccanismo di cui all’art. 485 c.c.” (Cass. Ord. n. 15468/2024).
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