Negli Stati Uniti è una prassi consolidata che consente allo Stato di recuperare circa sei miliardi di dollari all’anno. Si tratta del whistleblowing, ossia del sistema che consente di fare denunce mantenendo riservata l’identità, anche in sede processuale, di chi fornisce le informazioni.
Presto però anche in italia sarà possibile ricorrere a questo importante supporto alle indagini: il Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, Raffaele Cantone ha infatti annunciato l’elaborazione del nuovo vademecum sui testimoni protetti. Partecipando con l’ambasciatore statunitense John R. Philip ad un convegno organizzato dall’Università Luiss Guido Carli, Cantone ha anche sollecitato nuovi “passi in avanti dal punto di vista normativo” per tutelare il dipendente pubblico che decide di esporsi. “E’ un modo – ha aggiunto il Presidente dell’Anticorruzione – di offrire agli enti pubblici italiani una disciplina applicativa delle stringate disposizioni di principio introdotte dalla legge n. 190/2012 (cd. Legge Severino). Si tratta dunque di regole elaborate, secondo quanto scritto dalla stessa Autorità, a partire da norme troppo “sintetiche” cui si è voluta dare “un’espansione massima possibile”, “nel contempo suggerendo al Legislatore possibili miglioramenti”.
Il vademecum si concentra sul tema della tutela del segnalante, in primis, su cui si chiede un “intervento chiarificatore” da parte della politica, ma anche sull’orizzonte di illeciti che possono essere segnalati, sui soggetti cui rivolgersi per fare la segnalazione e il trattamento da riservare alle segnalazioni anonime (comunque acquisite anche se trattate in modo diverso). Secondo l’Anticorruzione potranno essere segnalati non solo gli illeciti contro la pubblica amministrazione ma anche “l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. L’elenco è lungo e riguarda “sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro”.
Le amministrazioni pubbliche non potranno rivelare l’identità del whistleblower senza il suo consenso, tranne nei casi in cui chi “è sottoposto al procedimento disciplinare” per effetto della segnalazione abbia bisogno di conoscerla perché “assolutamente indispensabile” per la propria difesa. L’autore della segnalazione non può in ogni caso essere oggetto di provvedimenti disciplinari per effetto della sua denuncia, ma la tutela decade se viene riconosciuto colpevole di un reato di calunnia o diffamazione.
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