In tema di divorzio, secondo la Corte di Cassazione, il diritto alla quota della pensione di reversibilità previsto dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 spetta all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile e non può essere escluso per il solo fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell’avente diritto, poiché tale inerzia non comporta “ipso facto” la rinuncia al menzionato assegno, in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine all’effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione (Ordinanza n. 27875 del 12.10.2021 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione).
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