Palermo, amministrative: il Melograno presenta ricorso per “sperequazione di trattamento”
Palermo, 16 aprile – Riceviamo e riportiamo di seguito il comunicato stampa del movimento civico “Il Melograno”.
Palermo, 16 aprile – Riceviamo e riportiamo di seguito il comunicato stampa del movimento civico “Il Melograno”. “In data odierna il Movimento civico “Melograno Mediterraneo”, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Alessandro Dagnino, del Foro di Palermo, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia contro la Commissione elettorale circondariale del Comune di Palermo, il Comune e la Prefettura di Palermo, avverso il verbale della Commissione elettorale circondariale del Comune di Palermo, con il quale la predetta Commissione elettorale ha determinato l’esclusione della lista “Melograno Mediterraneo” e della contestuale candidatura di Pappalardo Antonio alla carica di sindaco del Comune di Palermo, dalla competizione elettorale del 6 e 7 maggio 2012. Sono stati impugnati i motivi della tardività della presentazione della lista e della presenza di alcune irregolarità formali. In merito al primo punto, si e’ obiettato che il rappresentante di lista si era presentato presso i locali dell’Ufficio addetto alla ricezione delle liste elettorali alle ore 11.50 dell’11 aprile 2012, ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni amministrative.
La Commissione elettorale circondariale non ha dato rilevanza al momento (ore 11.50) in cui il rappresentante di lista si era presentato presso l’Ufficio comunale, ma a quello (indicato nelle ore 12.50) in cui si sarebbe determinato «l’arrivo della documentazione»; ha pertanto dichiarato che la lista in questione e l’annessa candidatura a sindaco sarebbero state presentate «oltre il termine finale di natura perentoria delle ore 12,00».
La materia è disciplinata dall’art. 1 della L.R. siciliana n. 29 del 1977, il quale prevede che «la presentazione delle liste deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d’ufficio e, nell’ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici».
La corretta interpretazione del dettato normativo è stata fornita dal T.A.R. Sicilia Catania, il quale, con sentenza n. 1539 del 2 ottobre 2003 ha così statuito: «In tema di presentazione delle liste elettorali, l’indicazione temporale delle ore 12.00 dell’ultimo giorno di presentazione deve essere collegata, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 10 e 20, D.Lgs. P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, 1, L.R. 7 maggio 1977 n. 29 e 5, L.R. 11 dicembre 1976 n. 84, alla presenza del presentatore di lista nel sito di presentazione. Ne deriva che, nell’ipotesi in cui vari presentatori si siano portati, entro il detto termine orario, nel luogo in cui la presentazione delle liste deve avvenire, a tutti compete la legittimazione a presentare la lista, per cui la registrazione, anche se effettuata con un breve ritardo rispetto all’orario previsto, purché senza soluzione di continuità, deve intendersi effettuata nei termini».
In merito al secondo punto è stato osservato che è la stessa Commissione a parlare di mere «irregolarità formali», come tali certamente non suscettibili di invalidare la presentazione delle liste.
Nel rilevare la presenza di tali irregolarità, come invalidanti per la presentazione della lista, la Commissione ha tuttavia omesso di considerare che la legge prevede che «Qualora all’atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la Commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale».
La richiamata disposizione è stata introdotta con l’art. 2 della L.R. 20 agosto 1994, n. 32, al fine di garantire l’esigenza, costituzionalmente garantita, della massima partecipazione dei cittadini alle competizioni elettorali (cfr., sull’argomento, Cons. Stato, adunanza plenaria, decisione n. 23 del 1999). Sarebbe iniquo, infatti, escludere una candidatura per questioni attinenti l’incompletezza della cospicua documentazione da produrre, anche considerato che i rappresentanti dei partiti non necessariamente possiedono, né sono tenuti a possedere, una cognizione particolarmente approfondita delle forme e delle regole procedurali.
Altri movimenti l’11 aprile scorso hanno presentato documentazione incompleta o inficiata da vizi formali, ma mentre nei confronti di questi è stata consentita la regolarizzazione della documentazione, lo stesso non è avvenuto nei confronti del Movimento civico “Melograno-Mediterraneo”, così rilevandosi una sperequazione di trattamento che non può non essere suscettibile di valutazione in altra sede.”