Ordinanza Tar migranti. “Non risponde al vero quanto dichiarato dall’Ufficio stampa della Giustizia amministrativa. Il codice del processo amministrativo prevede che per il decreto monocratico il presidente del Tribunale possa sentire le parti, anche informalmente”.
“Nel caso del ricorso notificato alla Regione, proprio perché si tratta di richiesta informale, l’avvocato generale della Regione ha dapprima chiamato il presidente del Tar, che gli ha riferito di non essere a Palermo, e poi ha inoltrato una pec all’indirizzo pubblicato nel sito della Giustizia amministrativa, quando si è appreso che il procedimento sarebbe stato deciso dalla presidente di quella sezione”.
“Non si comprende la ragione per cui si faccia riferimento, nel comunicato diffuso, a una specifica casella di posta elettronica per la ricezione degli atti, non trattandosi di un procedimento cui il codice del processo amministrativo riconosce formalità, soprattutto se la decisione deve avvenire in poche ore. La realtà è molto più semplice: il decidente ha ritenuto di pronunciarsi inaudita altera parte, scelta che il rito consente, ma che in situazioni come questa avrebbe meritato, a nostro avviso, ben altra sensibilità. Come i fatti di questi giorni stanno inequivocabilmente dimostrando”.
Dal portavoce della presidenza della Regione Siciliana è diffusa la seguente precisazione.
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