Operazione infragruppo: responsabilità dell’amministratore per bancarotta fraudolenta
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono che, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo, NON È SUFFICIENTE allegare tale natura intrinseca: all’opposto, l’interessato – nel caso di specie l’amministratore – deve fornire l’ULTERIORE dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui la stessa appartiene.
Egli deve, dunque, dimostrare IN MANIERA SPECIFICA il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata.
Difatti, “la natura non distrattiva di un’operazione infragruppo può essere, in effetti, riconosciuta SOLTANTO in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali ovvero se, operando una valutazione “ex ente”, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società” (Cass. Sent. n. 40391/2022).