Sono tantissimi i medici, infermieri, operatori delle varie professioni sanitarie e assistenti socio-sanitari per i quali la legge prevede l’obbligo vaccinale quale requisito per l’esercizio della professione, che hanno deciso di non vaccinarsi. Un esercito di operatori ‘no vax’ che arriverebbe a superare i 45mila professionisti.
La Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo) ha inviato ai presidenti degli ordini provinciali l’indicazione di procedere all’accertamento di tutti gli operatori non vaccinati contro il Covid e di conseguenza provvedere alla sospensione “ope legis” (cioè la sospensione “automatica” in quanto in applicazione della legge).
Dopo l’accertamento da parte dell’Asl, “la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale” e “una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo”.
Le Regioni con soggetti non vaccinati sul proprio territorio sono Emilia Romagna (14.390: il 7,87% rispetto al numero di operatori sanitari in tutta la Regione, dove a giorni dovrebbero concludersi le istruttorie), Sicilia (9.214 – 6,52%), Puglia (9.099 – 6,50%) e Friuli Venezia Giulia (5.671 -11,91%), Piemonte (2.893 – 1,90%), Marche (1.181 – 2,58%), Umbria (928 – 3,02%) e Liguria (172 – 0,29%). Alti anche i numeri nella Provincia di Trento (2.205 – 11,03%).
Per questi operatori sanitari, spiega il segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, l’Anaao-Assiomed, Carlo Palermo, “in prima istanza, la legge prevede che possano essere addetti allo svolgimento di altre mansioni non a contatto con i pazienti, ma ciò solo ove possibile; in secondo luogo, l’operatore o il medico può essere messo in ferie forzose. In ultima istanza, si ricorre alla sospensione dalla professione senza il recepimento dello stipendio. Non è però contemplata la possibilità di licenziamento e la norma ha comunque validità fino al 31 dicembre 2021”.
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