ll cane di Tamara vene ucciso da un veicolo: nel fare manovra di marcia indietro il conducente investe l’animale. Tamara agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (spese di accertamento della morte e di rimozione della carcassa) e non patrimoniale per la perdita affettiva subita. Ma, secondo i Giudici, è rilevante l’omessa custodia del cane da parte della donna del cane, in quanto l’animale era senza guinzaglio.
Difatti, tale comportamento è in violazione non solo dell’Ordinanza n. 209/2013 del Ministero della Sanità (posta a tutela dei terzi al fine di evitare che vengano aggrediti dal cane e non già per impedire che quest’ultimo venga investito), ma anche della cosiddetta “cautela generica”, ossia regola di condotta non disciplinata da leggi o da regolamenti che prevede di legare il cane o di ricondurlo in un luogo sicuro proprio per evitare che venga investito. Pertanto, si evince, nel caso specifico, un concorso di colpa della stessa Tamara (Cass. Ord. n. 9864/2022).
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