“È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.In proposito, occorre menzionare un caso concreto su cui si sono, di recente, espressi i Giudici della Corte di Cassazione: Remo appartiene ad una comunità con scopi di frequentazione ripetuta, sia fisica che virtuale, di altri utenti nella quale manifesta chiaramente in plurime occasioni e su diverse piattaforme social (come Facebook e Whatsapp) contenuti negazionisti, antisemiti e discriminatori per ragioni di razza.

E lo fa anche inserendo “like” e commenti nei post altrui, al fine di ampliare la rete di persone raggiungibili. L’uomo risponde, pertanto, del reato di cui all’art. 604-bis “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” del Codice Penale (Cass. Sent. 4534/2022).

Alice Passacqua

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