La Corte di Cassazione ribadisce che “l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., SEMPRE CHE ricorrano, per TUTTO il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali L’ASSOLUTA NECESSITÀ DELLA CONDOTTA E L’INEVITABILITÀ DEL PERICOLO; ne consegue che la stessa può essere invocata SOLO in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa” (Sentenza n. 46054 del 16.12.2021 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione).
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