I “dispositivi speciali di correzione” di cui alla Direttiva 90/270/CEE includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali.
Tali dispositivi NON si limitano, poi, all’uso esclusivamente nell’ambito professionale.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della suddetta Direttiva deve essere interpretato come segue: “l’obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma NON mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale” (Corte di Giustizia UE Sentenza del 22.12.2022 n. 392 – C – 392/21).
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