I nonni e lo zio paterno di due minori si rivolgevano al Tribunale per i minorenni lamentando di non poter più incontrare i nipoti a causa degli ostacoli frapposti dai genitori e chiedendo di veder garantito l’esercizio del diritto di mantenere rapporti significativi (diritto previsto dall’art. 317-bis del Codice Civile).
I Giudici della Corte di Cassazione determinano che:
– su tutti prevale l’interesse del minore e, dunque, il sano ed equilibrato sviluppo della sua personalità;
– il mantenimento di rapporti significativi non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino;
– qualora ce ne siano i presupposti (capacità di discernimento del minore), il bambino va ascoltato.
Difatti, “non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare il tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo, ove non ne derivi un reale pregiudizio, ma è l’ascendente (il diritto del quale ex art. 317-bis c.c. vale nei confronti dei terzi, ma non dei nipoti, il cui interesse è destinato a prevalere) a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all’interesse del discendente” (Cass. Ord. n. 2881/2023).
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