La realizzazione di un dipinto murale sulla facciata di un palazzo comporta la trasformazione di tale facciata ed è riconducibile alla cosiddetta “manutenzione straordinaria”: pertanto, è soggetto a titolo abilitativo edilizio (altrimenti, si configura un abuso edilizio). Difatti, “qualora l’intervento vada oltre il semplice ripristino o rinnovamento dell’aspetto originario della facciata dell’edificio (o delle pareti dello stesso) e si proponga di reimpostare il significato dell’aspetto esterno dell’edificio, NON può ricondursi alla categoria della c.d. edilizia libera”.
“Sono interventi di manutenzione ORDINARIA quelli che servono a riparare, ristrutturare e sostituire le finiture esterne degli edifici senza modificare i caratteri originari, come il colore e i materiali. Tra questi ci sono, ad esempio il ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate e la pulitura delle facciate. Non certo la innovazione dell’aspetto esteriore della facciata o della parete di un edificio attraverso l’occupazione della stessa con un dipinto murale, che non costituisce manutenzione ordinaria ma “straordinaria”.
Ed infatti, per le opere esterne, costituiscono interventi di manutenzione STRAORDINARIA quelli che non ripropongono gli aspetti preesistenti, oppure comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti” (Consiglio di Stato Sent. n. 1289/2023).
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