Molestie sessuali in danno di una giovane collega neoassunta con contratto a termine ed assegnata a mansioni di addetta al banco del bar al pari del ricorrente: il comportamento addebitato al ricorrente, denunciato in due diverse occasioni dalla lavoratrice alla direzione aziendale, consistito in allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale, comunque indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e violare la dignità della collega di lavoro, costituisce GIUSTA CAUSA DEL LICENZIAMENTO.
I fatti in questione sono stati provati: difatti, “i testi escussi hanno avvalorato le allusioni verbali e gestuali a sfondo sessuale”.
Secondo i Giudici, “il carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, risulti integrativo del concetto e della nozione di molestia, essendo questa e la conseguente tutela accordata, fondata sulla oggettività del comportamento tenuto e dell’effetto prodotto, con assenza di rilievo della effettiva volontà di recare una offesa” (Cass. Sent. 23295/2023).
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