Molestie sessuali in danno di una giovane collega neoassunta con contratto a termine ed assegnata a mansioni di addetta al banco del bar al pari del ricorrente: il comportamento addebitato al ricorrente, denunciato in due diverse occasioni dalla lavoratrice alla direzione aziendale, consistito in allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale, comunque indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e violare la dignità della collega di lavoro, costituisce GIUSTA CAUSA DEL LICENZIAMENTO.
I fatti in questione sono stati provati: difatti, “i testi escussi hanno avvalorato le allusioni verbali e gestuali a sfondo sessuale”.
Secondo i Giudici, “il carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, risulti integrativo del concetto e della nozione di molestia, essendo questa e la conseguente tutela accordata, fondata sulla oggettività del comportamento tenuto e dell’effetto prodotto, con assenza di rilievo della effettiva volontà di recare una offesa” (Cass. Sent. 23295/2023).
Per il perdurare della situazione di grave deficit idrico nel territorio siciliano, il governo Meloni…
La Polizia di Stato, al termine di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia ed…
Adesso il divieto per la Festa della Mamma è passato e coloro che vengono beccati…
In un clima carico di tensione, tra striscioni di contestazione e nervosismo sugli spalti, il…
Una novità che potrebbe sconvolgere le abitudini di molti italiani. Le farmacie rappresentano il principale…
Una tragedia si è consumata nelle acque al largo di Porticello, dove da giorni sono…