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“Un giorno io e te dovremo discutere un poco su questa faccenda chiamata amore. Perché, onestamente, non ho capito di cosa si tratti. Il mio sospetto è che si tratti di un imbroglio gigantesco, inventato per tener buona la gente e distrarla”. Queste le parole di Oriana Fallaci in LETTERA A UN BABINO MAI NATO (Ed. BUR Rizzoli).

Se esiste, cos’è l’amore? 

Se ciascuna di noi ha una propria risposta, una cosa, peró, è certa: la moglie che abbandona il marito non autosufficiente risponde del reato di cui all’art. 591 del Codice Penale.

Difatti, secondo il Tribunale di Ascoli Piceno, “l’abbandono da parte della moglie ha esposto il (marito) ad un pericolo per la propria incolumità, posto che, se è vero che l’uomo si trovava all’interno della propria abitazione, nondimeno in casa non vi era cibo né denaro, come rilevato dagli operanti; del resto, anche qualora egli ne avesse avuto disponibilità, non avrebbe potuto provvedere a prepararsi i pasti o a fare la spesa, attesa la sua non autosufficienza. Per di più, l’uomo aveva difficoltà anche a chiedere assistenza a terze persone, posto che le sue condizioni sono state scoperte soltanto in seguito all’invocazione, a gran voce, di aiuto, cui ha fatto seguito l’intervento dei vicini di casa. Infine, il medesimo è stato trovato in condizioni igieniche precarie, posto che presentava le unghie sanguinanti. Vi sono dunque plurimi elementi per ritenere che egli fosse esposto al pericolo, anche sono potenziale, di serio deperimento fisico, che avrebbe potuto comportare gravi conseguenze attesa la sua avanzata età”.

Inoltre, “l’mputata era perfettamente a conoscenza delle condizioni del marito e, ciò nonostante, si è ugualmente determinata ad allontanarsi dall’abitazione senza affidarlo in carico, con carattere di effettività, a terzi soggetti. In tal modo ella ha assunto quantomeno il rischio del verificarsi dell’evento lesivo, con la conseguenza che si può ravvisare, in capo alla medesima, il dolo eventuale” (sentenza n. 366/2021).