Secondo i Giudici, determinati comportamenti (come la riduzione del personale, il cambio di stanza, l’attesa per essere ricevuto, l’affidamento di incarichi, la mancata firma di pareri o atti, l’omessa convocazione per direttive), adottati dal Direttore Generale, rientrano nell’ambito di un utilizzo LECITO della discrezionalità propria del medesimo Direttore: essi ben possono essere giustificati dalla necessità di espletamento del servizio e, ove siano anche derivati da rapporti tesi e conflittuali fra lo stesso Direttore e il Dirigente, NON sono tuttavia idonei ad integrare gli estremi di un intento persecutorio proprio del mobbing (Cass. Ord. n. 10043/2019).
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