Il monbing consiste in una serie di comportamenti vessatori e/o persecutori, prolungati nel tempo e lesivi della dignità personale e professionale del lavoratore, nonché della salute psicofisica del medesimo. Essi possono essere perpetrati nei suoi confronti da parte di superiori e/o colleghi.

Ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione e tale disegno è stato escluso, in fatto, dalla Corte d’appello con valutazione che, esente da vizi logici, non può essere rivisitata in sede di legittimità (Cassazione Civile Ord. n. 13183/2022).