Il sindaco Leoluca Orlando, nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, ha emanato oggi un’ordinanza oltre alla 223, la n. 224, con la quale stabilisce che per il periodo dal 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 compreso e secondo i luoghi, i giorni e gli orari di seguito indicati – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi anche della situazione epidemiologica – SARA’ INTERROTTO IL TRANSITO PEDONALE E/O VEICOLARE qualora si verifichi un affollamento all’interno di ciascuna area tale da non consentire l’effettuazione dei servizi di polizia:
Giorni 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 febbraio, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 marzo 2022 dalle ore 18:00 alle ore 04:00.
– Piazza Sant’Anna: Via Lattarini/Piazza Sant’Anna; Piazza Croce dei Vespri/Piazza Aragona; Piazza Croce dei Vespri/Vicolo Valguarnera; Via Roma/Via Cagliari; Via Cagliari/Piazza Teatro Santa Cecilia.
Gli accessi e deflussi a Piazza Sant’Anna nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.
– Mercato della Vucciria: Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso); Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso); Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso); Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso); Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).
Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti-covid e del divieto di assembramento.
Il sindaco Leoluca Orlando con un’altra ordinanza n. 223 firmata oggi, ha stabilito che sull’intero territorio comunale dal 01/01/2022 e fino al 30/01/2022 compreso e nei giorni e negli orari di seguito indicati:
Giorni:1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 gennaio 2022 dalle ore 20:00 alle ore 07:00 E’ VIETATO somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici.
La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.
Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi. E’ fatto, altresì, divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
E’ sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.
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