Il figlio trentaduenne non può pretendere dal padre di essere mantenuto quando – dopo aver abbandonato gli studi a 16 anni, frequentato corsi di formazione professionali ed avuto esperienze lavorative, seppur saltuarie – non sussistono circostanze oggettive o soggettive tali da giustificare la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Difatti, il principio della autoresponsabilità impone al figlio di “non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perchè l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e nella valutazione degli indici di rilevanza, come enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte”.
Ordinanza n. 32406 dell’8.11.2021 della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.
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