Mancata stabilizzazione, Miur condannato a 150.000 euro di risarcimento
Battuto dai legali Anief, coordinati dagli avv. Ganci e Miceli, ogni record come risarcimento danni subiti per lucro cessante e danno emergente per mancata
di redazione
Trapani 23 feb. – Battuto dai legali Anief, coordinati dagli avv. Ganci e Miceli, ogni record come risarcimento danni subiti per lucro cessante e danno emergente per mancata stabilizzazione e misura adeguata a condannare il comportamento illecito. Il Miur condannato al pagamento di scatti e mensilità estive per gli anni pregressi (2005-2011) e per gli anni futuri fino all’età pensionabile, con un’addizionale del 10% in via equitativa per i possibili mancati contratti.
La necessità dell’assunzione per pubblico concorso non può giustificare deroghe alle disposizioni che limitano il potere di abuso del datore di lavoro nello stipulare contratti a termine, né proteggere patrimonio di soggetti pubblici, né autorizzare comportamenti contra legem della pubblica amministrazione.
Nel ricorso n. 1658/11, il giudice Petrusa ha tenuto conto della recente giurisprudenza e della legislazione comunitaria e nazionale. Il docente precario di educazione fisica e sostegno aveva ottenuto dal 2005 diversi contratti da supplente su posti vacanti e disponibili, ma insegnava già dal 2001. Per il presidente dell’Anief e delegato Confedir alla scuola e alle alte professionalità, Marcello Pacifico, si tratta di “una giusta condanna che risarcisce in maniera adeguata i precari danneggiati dai comportamenti illegittimi del Miur. Delle due l’una: o la Corte di Lussemburgo deciderà che in Italia la normativa scolastica derogatoria sui contratti a termine è contraria alle disposizioni comunitarie e quindi va disapplicata oppure il risarcimento dei danni deve essere così dissuasivo da comprimere l’arbitrarietà illecita della P. A. e dare adeguata soddisfazione ai lavoratori”.
“In questo senso – conclude Pacifico – la sentenza del giudice del lavoro di Trapani può fare scuola dopo la recente pronuncia della Cassazione che paventava un possibile grave danno erariale alle Casse dello Stato fissando dei nuovi criteri risarcitori. In ogni caso, è confermata la dottrina secondo cui non vi possono essere trattamenti economici diversi tra lavoratori precari e di ruolo mentre il contratto al 31 agosto deve essere sempre riconosciuto se il posto è vacante e disponibil,e come Anief ha sempre denunciato dall’inizio del 2010”.