L’articolo 572 del Codice penale parifica la figura del convivente a quella del familiare: difatti, il legislatore ha inteso “far riferimento a condotte che vedono come persona offesa il componente di una famiglia intesa come comunità qualificata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale; ovvero il soggetto che ad esso componente sia parificabile in ragione di una accertata relazione di “convivenza”, che, lungi dall’essere riconoscibile nella presenza non continuativa di una persona nell’abitazione di un’altra, è solo quella che si crea quando la coabitazione della coppia sia caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo”.
Quindi, ai fini della applicazione del suddetto articolo, si può parlare di “convivenza” solo laddove risulti acclarata l’esistenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità: essa deve, per l’appunto, essere espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita (Cass. Sent. n. 38336/2022).
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