Nell’assistere un’anziana signora, una donna utilizza in modo sistematico una gestualità violenta e non necessaria, ricorrendo anche e ripetutamente ad espressioni gratuitamente aggressive ed offensive.Nel caso di specie, la Corte di Cassazione conferma la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 del codice penale, determinando che “il fare brusco e frettoloso che caratterizza le ripetute condotte illecite poste in essere dalla ricorrente non le priva della necessaria idoneità causale ai fini dell’integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia.

Ciò che rileva, infatti, è che l’insieme delle condotte, siano esse pure di breve durata, siano idonee nel loro complesso a tradursi in un regime che cagioni profonda sofferenza e prevaricazione nei confronti della vittima”.Difatti, “è sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima”.Rispetto all’elemento soggettivo del reato, basta che “le condotte vessatorie siano tenute nella consapevolezza del loro carattere ripetuto e della loro idoneità a creare una stabile e dolorosa patologia della vita familiare”, così come stabilito nella sentenza n. 25116 dell’1.7.2021 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.