In caso di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività (lavorativa o extra-lavorativa) durante l’assenza per malattia del dipendente, GRAVA SUL DATORE DI LAVORO LA PROVA che detta malattia sia simulata ovvero che la suddetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare oppure a ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo.

Difatti, l’art. 5 della Legge n. 604/1966 prevede che “l’onere  della  prova  della  sussistenza  della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.

Vi è, dunque, a carico del datore di lavoro l’onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato (Cass. Sent. n. 13063/2022).