L’Azienda Alfa conviene in giudizio Francesco chiedendo che, dichiarata la morosità dello stesso in relazione al pagamento di alcune annualità di canone relative ad un fondo rustico a lui affittato, venga pronunciata nei suoi confronti sentenza di rilascio del fondo, con condanna al pagamento dei canoni non corrisposti.
Dal canto suo, Francesco si costituisce in giudizio, volendo il rigetto della suddetta domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento del suo diritto alla riduzione del canone di affitto per gli anni dal 2010 al 2014, a causa della perdita del raccolto per calamità naturali, nonché per l’accertamento dell’avvenuto compimento, da parte sua, di lavori straordinari.
In proposito, la Corte di Cassazione ribadisce che “in tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 cod. civ. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz’altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest’ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore”
Ordinanza n. 16437 del 10.6.2021 della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.
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