Può capitare che il conduttore versi al locatore somme aggiuntive rispetto a quelle previste quale canone mensile dal contratto di locazione. In proposito, la disciplina sulle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo è molto chiara: difatti, “è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del codice civile”.
In questi casi, il conduttore può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato (rif. art. 13, lg. n. 431/1998).
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