In base a quanto previsto dall’art. 11 delle Costituzione della Repubblica Italiana, in vigore dal primo gennaio 1948, “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Lo stato di guerra – possibilità prevista dalla stessa Costituzione – viene deliberato dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari, e dichiarato dal Presidente della Repubblica che ha, tra gli altri, il comando delle forze armate del nostro Paese.

In base a quanto previsto dal Trattato Nord Atlantico, firmato a Washington nel 1949 e ratificato in Italia con la Legge n. 465/1949, i Paesi sottoscrittori si impegnano “a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale in cui potrebbero essere coinvolte, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite”, con la precisazione che un attacco armato contro un o più Paesi aderenti all’accordo sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti.