Voluta lentezza del lavoratore nello svolgere la mansione affidata.
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate NON consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, DEVONO essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’art. 7 St. Lav.”.
Difatti, “l’affissione del codice disciplinare, ai sensi del primo comma dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, costituisce una FORMA DI PUBBLICITÀ condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo. Tale formalità pubblicitaria, che NON AMMETTE EQUIPOLLENTI, è diretta ad assicurare la conoscibilità legale della normativa disciplinare (di fonte convenzionale od unilaterale), sicché, come il lavoratore NON può invocare la personale ignoranza delle norme disciplinari regolarmente affisse, così il datore di lavoro, ove sia mancata la regolare affissione delle stesse norme, NON può utilmente sostenere che il lavoratore ne fosse altrimenti a conoscenza” (Cass. Ord. n. 24722/2022).
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