Legge “del fare”. Scompaiono i certificati
La nuova legge cosiddetta “del fare” prevede l’eliminazione di tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati, limitatamente alle professioni non a rischio. Per promuovere la pratica sportiva e per non gravare i cittadini e il Servizio Sanitario di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria. Per l’ attività sportiva non agonistica rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base anche se non sono più obbligatori accertamenti sanitari quali l’elettrocardiogramma. Sono infatti i medici o i pediatri di base a stabilire annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori accertamenti, se ritenuti necessari.
Dalla entrata in vigore del decreto legge, non dovranno essere più presentati:
• certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
• certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci;
• certificati medici degli addetti al servizio farmaceutico;
• certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici;
• certificato medico per la vendita dei generi di monopolio;
• certificato medico comprovante l’idoneità fisica per l’ammissione al Servizio civile nazionale;
• certificato medico comprovante l’idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e per la
nomina a giudice onorario aggregato;
• limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l’assunzione come
apprendista e nel caso di minori;
• il certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica per i farmacisti.
• certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, mentre rimane l’obbligo di certificazione per le
attività sportive non agonistiche presso il medico di base.