“Per pacifica giurisprudenza di questa Corte può costituire GIUSTA CAUSA di licenziamento l’utilizzo, da parte del lavoratore che fruisca di permessi ex lege n. 104 del 1992, in attività DIVERSE dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso. In coerenza con la ratio del beneficio, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione DIRETTA con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’ASSISTENZA AL DISABILE” (Cass. Ord. n. 12679/2024).
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