Franco, dipendente di una Società con mansioni di autista, impugna il licenziamento intimatogli dall’Azienda: gli era stato contestato di aver causato un tamponamento per grave colpa, anche conseguente all’utilizzo alla guida di una chat telefonica.
In proposito si evince dal provvedimento che “nel caso in esame il licenziamento risulta essere stato intimato in esito ad un procedimento disciplinare nell’ambito del quale al lavoratore erano stati contestati specifici addebiti che la Corte territoriale ha puntualmente esaminato ritenendoli gravi al punto da sorreggere la risoluzione del rapporto per giusta causa”.
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio di sussunzione della fattispecie concretamente accertata nella nozione di giusta causa di licenziamento, ha esaminato tutti gli aspetti della condotta tenuta dal ricorrente ed oggetto della contestazione di addebito ed ha ritenuto, motivatamente, che la condotta accertata avuto riguardo alle mansioni svolte integrasse una negligenza gravissima, lesiva del vincolo fiduciario che deve sorreggere il rapporto di lavoro. Non una mera incuria nello svolgimento della prestazione che il contratto collettivo punisce con una sanzione conservativa ma una giusta causa di licenziamento” (Cass. Sent. n. 30271/2022).
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