In favore del convivente “more uxorio” che abbia realizzato a sue spese opere sull’immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione NON l’art. 936 c.c., che ha riguardo solo all’autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, BENSÌ la disposizione di cui all’art. 2041 c.c. sull’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, PURCHÉ si accerti, tenuto conto dell’entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto SENZA spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale (Cass. Ord. n. 5086/2022).
Sull’azione generale di arricchimento, l’art. 2041 c.c. dispone che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”; ma tale azione NON è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subit
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