Lavoratore va al mare durante assenza per infortunio
Un lavoratore viene licenziato per aver violato il necessario obbligo di cautela, poiché, durante il periodo di assenza dal lavoro determinato da un infortunio a seguito del quale aveva riportato plurime fratture alle costole, si sarebbe messo in più occasioni alla guida sportiva di un motociclo di 500 cc di cilindrata e del peso di oltre 230 Kg per recarsi al mare.
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “va sottolineato che il giudizio di proporzionalità, a differenza di quanto denunciato dall’odierno ricorrente, è stato operato dalla Corte territoriale che ha ravvisato che il comportamento del lavoratore aveva provocato un pregiudizio effettivo alla sua salute e aveva rallentato il processo di guarigione nei pronosticati limiti temporali nonché che la gravità dei fatti commessi era tale da ledere, in modo irreversibile, il rapporto fiduciario, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo conto del disvalore ambientale che la condotta aveva assunto quale modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi nascenti dalle direttive datoriali, non meno che dei generali obblighi di correttezza e buona fede” (Cass. Ord. n. 29280/2022).