Patrizio chiede un periodo di aspettativa all’azienda in cui è dipendente: l’esigenza nasce dalla necessità di stare vicino alla moglie in gravidanza, la quale presenta minacce di aborto.
L’aspettativa viene concessa per “gravi motivi familiari”, ai sensi dell’art. 157 c.c.n.l. del settore e dell’art. 4 della legge n. 53 del 2000.
Nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa sono state svolte indagini investigative, su incarico della società, nel corso delle quali il dipendente è stato visto, in sette distinte giornate, svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili alle imprese di cui egli stesso o la moglie erano titolari.
In merito, “la Corte d’appello ha ritenuto sussistente un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in ragione dell’inadempimento contrattuale addebitabile al lavoratore che ha violato l’espresso divieto, posto dall’art. 4, comma 2, l. n. 53 del 2000 e dall’art. 157 del contratto collettivo, di svolgere attività lavorativa durante il periodo di congedo per gravi motivi familiari”.
Il ricorso in cassazione di Patrizio viene rigettato (Cass. Ord. n. 19321/2022).
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