Lavaggio sequestrato a Borgo Nuovo, denunciato il gestore
Lavaggio sequestrato Borgo Nuovo, denunciato il gestore. Nel quartiere Borgo Nuovo, carabinieri e polizia municipale hanno incrementato i controlli e ieri hanno proceduto al controllo di una superficie di circa 5000 metri quadrati adibita ad autorimessa, contenente ben 76 box in alluminio, un’officina ed un autolavaggio.
Al termine dell’ispezione, è stata accertata la totale assenza di autorizzazioni per l’apertura e la gestione delle due attività ma, cosa ben più grave, è stata verificata la presenza di scarichi di materiale e rifiuti pericolosi. Quindi l’autorimessa è stata sequestrata.
Lavaggio sequestrato Borgo Nuovo, anche rifiuti illeciti
Pertanto V.C., 69enne, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per abusivismo edilizio, scarico di acque reflue industriali e attività di smaltimento rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni.
Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro ed all’uomo è stata comminata una multa di circa 6000 euro.
Autorizzazione scarichi, la normativa comune di Palermo
La normativa vigente, come si legge nel sito del comune di Palermo, definisce “scarico” l’immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Non sono, pertanto, considerabili come scarichi i rifiuti liquidi, immessi in via indiretta nel corpo recettore o comunque non immessi tramite condotta.
Si applica, in tal caso, la normativa sui rifiuti (Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). Non si può, pertanto, applicare la normativa sugli scarichi quando è interrotto il collegamento tra la fonte di riversamento (attività produttiva) ed il corpo recettore (luogo di recapito dello scarico).
In particolare, per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura i valori limite sono individuati dalla tabella 3 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Pertanto, la definizione di acque reflue industriali va completata con la nozione di stabilimento industriale nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5, ovvero ove si svolga qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
Gli scarichi, infine, devono essere accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente al controllo nel punto assunto per la misurazione; quest’ultimo, di norma, si intende fissato a monte del punto di immissione in fognatura.