L’assenza della figura paterna costituisce un danno per il figlio
Figlio e madre chiedono al padre il risarcimento del danno, patrimoniale e non, per la violazione degli obblighi familiari di mantenimento ed assistenza del medesimo figlio, nonché la condanna alla restituzione in favore della madre delle somme dalla stessa anticipate per il mantenimento dello stesso dalla nascita sino al compimento del diciottesimo anno di età.
Difatti, “l’assenza della figura paterna aveva senza dubbio comportato un grave pregiudizio per il figlio, privato sin da bambino del sostegno morale e delle cure materiali necessarie ad una serena crescita, e che ciascun genitore era tenuto al mantenimento, all’educazione, all’istruzione ed all’assistenza morale dei figli, anche se uno solo dei genitori aveva riconosciuto il figlio alla nascita; con la ulteriore precisazione che il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio, se da un lato integrava gli estremi di una grave violazione dei doveri di cura ed assistenza morale da parte del genitore stesso, dall’altro non poteva che provocare una profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione.
Facendo ricorso alla valutazione equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ., i giudici di appello hanno poi quantificato il danno subito dal figlio in euro 150.000,00, somma comprensiva degli interessi compensativi maturati, tenuto conto della durata dell’inadempimento e dell’assenza di qualsiasi giustificazione da parte dell’appellato, il quale, pur essendo a conoscenza della nascita del figlio, aveva mostrato totale disinteresse nei suoi confronti ed omesso di contribuire al suo mantenimento”.
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “la Corte di merito, dopo avere posto in evidenza che, in conformità all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 26205 del 2013), il danno subito dal figlio deve essere liquidato in misura proporzionale «…alla maggiore incidenza dell’assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita… (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo.., quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione…», acclarato che il (padre) ben sapeva della esistenza del figlio, ha liquidato il complessivo importo di euro 150.000,00, somma comprensiva anche del danno non patrimoniale e degli interessi maturati, tenuto conto della durata dell’inadempimento e della assenza di qualsiasi ragionevole motivazione che potesse giustificare il comportamento del ricorrente che aveva omesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in minima parte, al mantenimento del figlio, in tal modo riconoscendo la gravità del fatto e della sofferenza procurata al figlio” (Cass. Ord. n. 15148/2022).