Dei reati in materia di alimenti (detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme ex art. 5 Lg. 283/1962) risponde, in caso di società o impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze dell’organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, SALVO che il fatto illecito NON appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni, con l’ULTERIORE precisazione, tuttavia, che la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante dell’impresa SOLO laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma NON ANCHE in caso di organizzazione a struttura semplice (Cass. Sent. n. 13784/2023).
Per maggiori dettagli, leggasi: https://www.altalex.com/documents/2023/04/17/pasticcini-invasi-insetti-striscianti-scarafaggi-risponde-titolare-pasticceria
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