La donazione può essere revocata per ingratitudine: un caso è quello del donatario che si rifiuti indebitamente di prestare gli alimenti al donante dovuti ai sensi degli articoli nn. 433, 435 e 436 del Codice Civile. Secondo la Corte di Cassazione, “l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un DUREVOLE SENTIMENTO DI DISISTIMA delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante. L’ingiuria deve, pertanto, essere espressione di RADICATA E PROFONDA AVVERSIONE O DI PERVERSA ANIMOSITÀ verso il donante”. E, come sottolineato dagli stessi Giudici, la questione si rivela “aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale” (Cass. Sent. n. 3811/2024).