Interessi legali cancellati per tutti: se paghi in ritardo le tasse non ti spettano più come prima | Giorgetti ha fatto il suo regalo di Natale

Giorgetti
Giorgetti – fonte Instagram – sicilianews24.it

Con decreto del Ministro Giorgetti è stato fissato il tasso di interesse legale che si applica in caso di ritardo nei pagamenti.

Dal 1° gennaio 2025 gli interessi legali scendono al tasso del 2%. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha stabilito questa modifica con il Decreto del 10 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024.

L’aggiornamento annuale del saggio degli interessi legali è disciplinato dall’articolo 1284, primo comma, del Codice Civile. Questo prevede che il tasso sia rivisto in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata fino a dodici mesi, considerando anche il tasso di inflazione registrato.

Nel 2024 il tasso era fissato al 2,5%, ma la nuova valutazione del rendimento dei titoli e dell’inflazione ha portato a una riduzione per il 2025. Questa variazione avrà impatti significativi in ambito fiscale e giuridico. Uno degli ambiti in cui la variazione incide maggiormente è il ravvedimento operoso.

Chi regolarizza posizioni fiscali tramite questa procedura deve calcolare gli interessi legali giorno per giorno, applicando il tasso in vigore nei diversi periodi. Questo significa che, in caso di operazioni che coprono più anni, potrebbe essere necessario considerare tassi differenti.

Un punto di riferimento essenziale

Il nuovo tasso del 2% si applicherà a tutti i conteggi dal 1° gennaio 2025. È quindi importante che professionisti, aziende e cittadini adeguino i calcoli ai nuovi parametri per evitare errori e sanzioni.

Il decreto rappresenta un punto di riferimento essenziale per chi opera nel campo legale, fiscale e amministrativo. Monitorare questi aggiornamenti consente infatti di mantenersi conformi alle normative e di pianificare con precisione le proprie attività.

Calcolo tasse
Calcolo tasse – fonte pexels – sicilianews24.it

L’articolo del Codice Civile

In base all’articolo 1284 del codice civile, “il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo”.