In caso di decesso dell’ex coniuge, la ripartizione dell’indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 3, legge n. 898/1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell’istituto ed individuati dalla giurisprudenza, quali:
– l’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato;
– le condizioni economiche di entrambi;
tenendo ulteriormente conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il “de cuius”.
Ordinanza n. 21247 del 23.7.2021 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
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