Finalmente, dopo mesi di attesa, il Ministero dell’Economia ha pubblicato la circolare che chiarisce tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). A circa 20 giorni dalla scadenza delle prima rata fissata per il 18 giugno, erano ancora tantissime le preoccupazioni sull’interpretazione della norma! Finalmente una circolare di 64 pagine ha risolto ogni dilemma ed eliminato ogni dubbio. La circolare n.3/DF precisa infatti: quali sono le modalità di calcolo dell’IMU comprese le detrazioni, individua le categorie di soggetti ai quali si applica l’imposta e chiarisce le modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli). Proviamo a riepilogare i punti più rilevanti che occorre conoscere per un corretto adempimento.
Chi deve pagare l’Imu
Sono obbligati al versamento il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso, il locatario ma solo per gli immobili concessi in locazione finanziaria oppure l’ex coniuge affidatario della casa coniugale.
L’abitazione principale
L’abitazione principale è quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Di conseguenza, se i componenti del nucleo familiare abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti dello stesso Comune, la tassazione agevolata si applica comunque a un solo immobile.
Le pertinenze
Sono quelle censite al catasto con la categoria C/2, C/6 e C/7. Nella circolare è stato previsto che possano essere una per categoria e con un massimo di tre.
La base imponibile
Per i fabbricati ad uso abitativo cioè quelli di categoria catastale A esclusi gli A10 e per gli immobili C/2 (cantine e soffitte) e C/6 (garage) la base imponibile è calcolata moltiplicando la rendita catastale per 168. Questo è l’importo a cui applicare l’aliquota decisa dal Comune in cui è sito l’immobile, pur mantenendo i vincoli fissati dalla legge.
Le aliquote stabilite dalla legge
– per l’abitazione principale e le sue pertinenze, l’aliquota base è dello 0,4%, con facoltà per i Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,2%;
– per gli altri immobili, l’aliquota è dello 0,76%. I Comuni possono abbassarla fino allo 0,46% o aumentarla fino all’1,06 per cento.
Le detrazioni
Per l’abitazione principale è stata stabilita una detrazione base di 200 euro e una detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’abitazione principale. E’opportuno evidenziare che tale detrazione per i figli non può superare i 400 euro complessivi e che spetta a prescindere dal fatto che il figlio sia fiscalmente a carico del genitore o meno.
Le scadenze
Per l’abitazione principale l’Imu si potrà pagare in due, oppure in tre, rate. La prima rata si verserà obbligatoriamente entro il 18 giugno, la seconda rata entro il 16 settembre e la terza entro il 16 dicembre; se si preferiscono solo due rate, si potrà pagare la seconda alla scadenza di dicembre.
Invece per le seconde case e gli altri immobili, l’Imu si verserà in due soluzioni. La prima entro il 18 giugno pari alla metà del dovuto, e la seconda a conguaglio entro il 16 dicembre.
Come pagare
Per pagare, sarà necessario usare esclusivamente il modello di pagamento F24, reperibile in banca o alla posta. Non è prevista la possibilità di pagare tutto entro il 18 giugno, mentre le prime rate vanno calcolate sulla base delle aliquote di legge (0,4% o 0,76%), con conguaglio entro il 16 dicembre.
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